Art. 20
Scambio di informazioni e comunicazioni alla Commissione
In vigore dal 18 mag 2016
Scambio di informazioni e comunicazioni alla Commissione
1. Le autorità competenti si scambiano reciprocamente, nella misura necessaria alla regolare applicazione del presente regolamento, le informazioni relative ai titoli e agli estratti, nonché alle irregolarità e alle infrazioni che li riguardano.
2. Le autorità competenti comunicano alla Commissione, non appena ne vengano a conoscenza, le irregolarità e le infrazioni al presente regolamento.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative all'indirizzo URL del sito web delle autorità competenti a ricevere le domande e a rilasciare i titoli e gli estratti di cui all', paragrafo 2, tengono aggiornate tali informazioni e le inviano nuovamente se necessario. La Commissione pubblica gli URL in questione sul suo sito web pubblico.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le impronte dei timbri ufficiali e, se del caso, dei timbri a secco delle autorità. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri su un sito web protetto, accessibile soltanto alle autorità degli Stati membri.
5. Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (24).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:1239:oj#art-20