Art. 21

Disposizioni transitorie

In vigore dal 18 mag 2016
Disposizioni transitorie 1.   Le autorità competenti possono continuare a usare versioni cartacee dei modelli di cui all' del regolamento (CE) n. 376/2008 quali figurano nell'allegato I di detto regolamento per le domande e per il rilascio dei titoli fino all'esaurimento delle scorte esistenti. In ogni caso, le domande e i titoli generati a norma dell', paragrafo 1, del presente regolamento in un altro Stato membro conformemente al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento sono ammessi in qualsiasi fase della procedura. 2.   La prova dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione di cui all', paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 5, è accettata in tutti i casi in cui tale prova avrebbe dovuto essere fornita mediante l'esemplare di controllo T5 di cui agli articoli 912 bis-912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 (25).
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