Art. 5

Svincolo e incameramento della cauzione

In vigore dal 18 mag 2016
Svincolo e incameramento della cauzione 1.   Se l'offerta o la domanda è inammissibile o non è stata accettata, la cauzione di cui all' è svincolata. 2.   Per l'acquisto all'intervento, la cauzione è svincolata quando: a) l'operatore ha consegnato il quantitativo indicato entro la data ultima indicata nel buono di consegna di cui all'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; e b) è stata accertata la conformità ai requisiti di ammissibilità del prodotto di cui all' del presente regolamento; oppure c) si applica il coefficiente di attribuzione di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; in tal caso, l'importo della cauzione svincolata corrisponde al quantitativo non accettato; oppure d) l'offerta è ritirata dall'operatore cui si applica il coefficiente di attribuzione di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 3.   Per la vendita di prodotti all'intervento, la cauzione è svincolata: a) per gli operatori non accettati, una volta presa la decisione di cui all'articolo 32, paragrafo 1 o all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; b) per gli operatori accettati, relativamente ai quantitativi pagati in conformità all'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; c) se sono soddisfatti gli obblighi relativi allo smaltimento dei prodotti nell'ambito del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. 4.   Per l'aiuto all'ammasso privato, la cauzione è svincolata quando: a) si applica il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; in tal caso, l'importo della cauzione svincolata corrisponde al quantitativo non accettato; b) l'offerta è ritirata in seguito alla fissazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; c) sono soddisfatti gli obblighi contrattuali relativamente al quantitativo contrattuale. 5.   La cauzione è incamerata se l'offerta o la domanda è: a) ritirata per motivi diversi dalla fissazione del coefficiente di attribuzione di cui all', paragrafo 1, lettera b) o all'articolo 43, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; oppure b) modificata dopo essere stata presentata. 6.   Per l'acquisto all'intervento, la cauzione è incamerata quando: a) i prodotti non sono conformi ai requisiti di cui all' relativamente ai quantitativi non accettati; b) salvo casi di forza maggiore, se l'operatore non consegna i prodotti entro la data ultima indicata sul buono di consegna, in proporzione ai quantitativi non consegnati e l'acquisto è annullato per tali quantitativi. Tuttavia, per cereali, riso e carni bovine, se il quantitativo effettivamente consegnato e accettato è inferiore alla quantità indicata nel buono di consegna, la cauzione è interamente svincolata se la differenza non supera il 5 %. 7.   Per la vendita di prodotti all'intervento, salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata: a) relativamente ai quantitativi non pagati in conformità all'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, e la vendita è annullata relativamente a tali quantitativi; b) se non sono soddisfatti gli obblighi relativi allo smaltimento dei prodotti nell'ambito del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. 8.   Per l'aiuto all'ammasso privato, la cauzione è incamerata quando: a) meno del 95 % dei quantitativi indicati nell'offerta o nella domanda è collocato all'ammasso alle condizioni previste all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; b) una quota inferiore a quella del quantitativo contrattuale di cui all', paragrafo 1, è tenuta all'ammasso, anche nel caso dello zucchero immagazzinato sfuso nel silo indicato dall'operatore, per il periodo stabilito nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto; c) è scaduto il termine per collocare i prodotti all'ammasso di cui all'articolo 47, paragrafo l, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; d) dai controlli di cui al titolo IV, capo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 risulta che i prodotti collocati all'ammasso non corrispondono ai requisiti di qualità di cui all' del presente regolamento. e) non è soddisfatto il requisito di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:1238:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo