Art. 7

Requisiti dei luoghi di ammasso

In vigore dal 18 mag 2016
Requisiti dei luoghi di ammasso 1.   Ogni luogo di ammasso soddisfa i seguenti requisiti: a) dispone degli impianti tecnici necessari alla presa in consegna dei prodotti; b) è in grado di svincolare i quantitativi per conformarsi al periodo di svincolo dall'ammasso di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; c) per cereali, riso, burro e latte scremato in polvere, ha una capacità minima di ammasso di cui all', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 2.   Gli organismi pagatori possono adottare norme tecniche per i luoghi di ammasso e prendono tutte le altre misure necessarie a garanzia della corretta conservazione dei prodotti presi all'ammasso. 3.   Per le carni bovine, i luoghi di ammasso permettono: a) il magazzinaggio di carcasse, mezzene e carcasse sezionate in quarti prese in consegna e disossate; b) il congelamento di tutte le carni disossate da conservare tali e quali. Tuttavia, se il disossamento non è nelle condizioni di offerta, il luogo di ammasso permette la presa in consegna delle carni con osso. Se il laboratorio di sezionamento e l'impianto frigorifero di un luogo di ammasso sono dipendenti dal macello o dall'operatore, l'organismo pagatore esegue i controlli opportuni per assicurare che le carni bovine oggetto dell'intervento siano trattate e immagazzinate secondo il presente regolamento. I magazzini frigoriferi situati nello Stato membro da cui dipende l'organismo pagatore consentono il magazzinaggio di tutte le carni bovine attribuite dall'organismo pagatore, in condizioni tecniche soddisfacenti, per un periodo minimo di tre mesi. Tuttavia, se in uno Stato membro la capacità di magazzinaggio frigorifero per le carni bovine attribuite è insufficiente, l'organismo pagatore interessato può disporre che le carni suddette siano immagazzinate in un altro Stato membro e informarne la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:1238:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo