Art. 3

Ammissibilità dei prodotti

In vigore dal 18 mag 2016
Ammissibilità dei prodotti 1.   I prodotti sono di qualità sana, leale e mercantile e soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2.   Per l'acquisto all'intervento, i prodotti soddisfano i requisiti stabiliti come segue: a) per i cereali: nell'allegato I del presente regolamento; b) per il riso: nell'allegato II del presente regolamento; c) per le carni bovine: nell'allegato III del presente regolamento; d) per il burro: nell'allegato IV, parti I e II, del presente regolamento e nell'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione (14); e) per il latte scremato in polvere: nell'allegato V, parti I e II, del presente regolamento e nell'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 Inoltre, burro e latte scremato in polvere devono essere stati prodotti in un'impresa riconosciuta a norma rispettivamente dell'allegato IV, parte III o dell'allegato V, parte III, del presente regolamento. 3.   Per l'aiuto all'ammasso privato, i prodotti soddisfano i requisiti di cui all'allegato VI del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:1238:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ammissibilità dei prodotti (Art. 3 Regolamento (UE) 2016/1238) — Testo vigente | Portale Normativo