Art. 3
Ammissibilità dei prodotti
In vigore dal 18 mag 2016
Ammissibilità dei prodotti
1. I prodotti sono di qualità sana, leale e mercantile e soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Per l'acquisto all'intervento, i prodotti soddisfano i requisiti stabiliti come segue:
a)
per i cereali: nell'allegato I del presente regolamento;
b)
per il riso: nell'allegato II del presente regolamento;
c)
per le carni bovine: nell'allegato III del presente regolamento;
d)
per il burro: nell'allegato IV, parti I e II, del presente regolamento e nell'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione (14);
e)
per il latte scremato in polvere: nell'allegato V, parti I e II, del presente regolamento e nell'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240
Inoltre, burro e latte scremato in polvere devono essere stati prodotti in un'impresa riconosciuta a norma rispettivamente dell'allegato IV, parte III o dell'allegato V, parte III, del presente regolamento.
3. Per l'aiuto all'ammasso privato, i prodotti soddisfano i requisiti di cui all'allegato VI del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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