Art. 2
Ammissibilità degli operatori
In vigore dal 18 mag 2016
Ammissibilità degli operatori
1. Gli operatori, stabiliti e titolari di partita IVA nell'Unione, presentano:
a)
un'offerta per l'acquisto o la vendita dei prodotti all'intervento pubblico; oppure
b)
un'offerta per l'aiuto all'ammasso privato o una domanda di aiuto all'ammasso privato fissato in anticipo.
2. Per l'acquisto di carni bovine, fra gli operatori di cui al paragrafo 1, possono presentare un'offerta solo i seguenti:
a)
macelli bovini riconosciuti a norma dell' del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);
b)
commercianti di bestiame o di carni che fanno macellare gli animali nei suddetti macelli per proprio conto.
3. Per l'aiuto all'ammasso privato, fra gli operatori di cui al paragrafo 1, possono presentare un'offerta solo i seguenti:
a)
nel settore dell'olio di oliva, gli operatori che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VII;
b)
nel settore dello zucchero, i fabbricanti di zucchero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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