Art. 2

Ammissibilità degli operatori

In vigore dal 18 mag 2016
Ammissibilità degli operatori 1.   Gli operatori, stabiliti e titolari di partita IVA nell'Unione, presentano: a) un'offerta per l'acquisto o la vendita dei prodotti all'intervento pubblico; oppure b) un'offerta per l'aiuto all'ammasso privato o una domanda di aiuto all'ammasso privato fissato in anticipo. 2.   Per l'acquisto di carni bovine, fra gli operatori di cui al paragrafo 1, possono presentare un'offerta solo i seguenti: a) macelli bovini riconosciuti a norma dell' del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); b) commercianti di bestiame o di carni che fanno macellare gli animali nei suddetti macelli per proprio conto. 3.   Per l'aiuto all'ammasso privato, fra gli operatori di cui al paragrafo 1, possono presentare un'offerta solo i seguenti: a) nel settore dell'olio di oliva, gli operatori che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VII; b) nel settore dello zucchero, i fabbricanti di zucchero.
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