Art. 4
Cauzione
In vigore dal 18 mag 2016
Cauzione
Gli operatori costituiscono una cauzione a favore dell'organismo pagatore competente a norma del capo IV, sezione 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 quando:
a)
presentano un'offerta per l'acquisto o la vendita di prodotti all'intervento, o per lo smaltimento di tali prodotti nell'ambito del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b)
presentano un'offerta o una domanda di aiuto all'ammasso privato, salvo se altrimenti disposto da un regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto come previsto nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240
Storico versioni
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