Art. 6
Luoghi di ammasso all'intervento
In vigore dal 18 mag 2016
Luoghi di ammasso all'intervento
1. Gli organismi pagatori provvedono affinché i luoghi di ammasso all'intervento («luoghi di ammasso») consentano la conservazione in buone condizioni dei prodotti acquistati, anche per quanto riguarda la temperatura di conservazione, e soddisfino i requisiti di cui all'.
2. Nei periodi di acquisto all'intervento, gli organismi pagatori pubblicano e tengono aggiornate le informazioni relative ai luoghi di ammasso disponibili nei rispettivi territori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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