Art. 6

Luoghi di ammasso all'intervento

In vigore dal 18 mag 2016
Luoghi di ammasso all'intervento 1.   Gli organismi pagatori provvedono affinché i luoghi di ammasso all'intervento («luoghi di ammasso») consentano la conservazione in buone condizioni dei prodotti acquistati, anche per quanto riguarda la temperatura di conservazione, e soddisfino i requisiti di cui all'. 2.   Nei periodi di acquisto all'intervento, gli organismi pagatori pubblicano e tengono aggiornate le informazioni relative ai luoghi di ammasso disponibili nei rispettivi territori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:1238:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Luoghi di ammasso all'intervento (Art. 6 Regolamento (UE) 2016/1238) — Testo vigente | Portale Normativo