Art. 8

Pagamento dell'aiuto all'ammasso privato

In vigore dal 18 mag 2016
Pagamento dell'aiuto all'ammasso privato 1.   Se il quantitativo durante il periodo di ammasso contrattuale è almeno pari al 99 % del quantitativo contrattuale, l'aiuto all'ammasso privato è versato per il quantitativo contrattuale. Tuttavia, per i prodotti seguenti, l'aiuto all'ammasso privato è versato per il quantitativo contrattuale se il quantitativo all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è almeno pari al 97 % del quantitativo contrattuale: a) zucchero immagazzinato separatamente dall'altro zucchero nel silo designato dall'operatore; b) olio di oliva; c) fibre di lino; d) carni bovine, carni suine, carni ovine e caprine, mentre il quantitativo contrattuale si riferisce alle carni fresche in entrata nel magazzino; e) formaggi; f) latte scremato in polvere in «grandi sacchi» (big bags) di cui all'allegato VI, parte VI, lettera c). 2.   Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale, anche per lo zucchero immagazzinato sfuso nel silo designato dall'operatore, è inferiore alla percentuale del quantitativo contrattuale di cui al paragrafo 1, non è versato alcun aiuto. Tuttavia, per i formaggi, se l'organismo pagatore ritiene che siano soggetti a perdita naturale di peso durante il periodo di ammasso, tale perdita non comporta riduzione d'aiuto né incameramento della cauzione. 3.   L'aiuto è versato solo se il periodo di ammasso contrattuale rispetta il periodo di ammasso stabilito nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto. 4.   Se i controlli eseguiti durante l'ammasso o allo svincolo dall'ammasso rilevano la presenza di prodotti difettosi, per i quantitativi corrispondenti non è versato alcun aiuto. Il quantitativo restante del lotto all'ammasso ammissibile all'aiuto è almeno pari al quantitativo minimo previsto dal regolamento di esecuzione recante apertura della gara o dal regolamento recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto. La stessa regola si applica quando una parte di un lotto o partita all'ammasso è svincolata perché difettosa prima della scadenza del periodo minimo di ammasso o prima del primo termine consentito per le operazioni di svincolo, se tale termine è previsto dal regolamento recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto. I prodotti difettosi non sono compresi nel calcolo del quantitativo all'ammasso di cui al paragrafo 1. 5.   Salvo casi di forza maggiore, se l'operatore non rispetta per la totalità del quantitativo all'ammasso la scadenza del periodo di ammasso contrattuale fissata a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, per ogni giorno di mancato rispetto l'importo dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi è ridotto del 10 %. Detta riduzione non può tuttavia superare il 100 % dell'importo dell'aiuto. 6.   Se il requisito di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 non è rispettato, non si versa alcun aiuto all'ammasso privato.
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