Art. 10

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 18 mag 2016
Abrogazione e disposizioni transitorie I regolamenti (CEE) n. 3427/87, (CEE) n. 2351/91, (CE) n. 720/2008, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1130/2009, (UE) n. 1272/2009 e (UE) n. 807/2010 sono abrogati. L'articolo 56, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e l'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 826/2008 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore degli atti che sostituiscono il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (15). L'allegato I, parte II, tabella IV della parte IX e parte XI, lettera h), del regolamento (UE) n. 1272/2009 continua ad applicarsi fino al 30 giugno 2017. Il regolamento (UE) n. 1272/2009 continua ad applicarsi alle offerte ricevute nel suo ambito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 826/2008 continua ad applicarsi alle offerte o alle domande ricevute nel suo ambito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
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