Art. 8

Studi pilota

In vigore dal 11 mag 2016
Studi pilota 1.   Ogniqualvolta sia necessario migliorare le informazioni di base per l'elaborazione degli indici armonizzati o si ravvisi la necessità di migliorare i metodi per la comparabilità degli indici armonizzati di cui all', paragrafo 4, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota che gli Stati membri svolgono su base volontaria. 2.   Il bilancio generale dell'Unione contribuisce, se del caso, al finanziamento di tali studi pilota. 3.   Gli studi pilota valutano la possibilità di ottenere migliori informazioni di base o di adottare nuovi approcci metodologici. 4.   I risultati degli studi pilota sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in stretta collaborazione con gli Stati membri e i principali utilizzatori degli indici armonizzati, tenendo conto dei vantaggi di disporre di migliori informazioni di base o di nuovi approcci metodologici a fronte dei costi aggiuntivi di produzione di indici armonizzati. 5.   Entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e il Consiglio una relazione nella quale valuta, ove opportuno, i principali risultati degli studi pilota.
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