Art. 10
Esercizio della delega
In vigore dal 11 mag 2016
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Nell'esercizio dei poteri delegati di cui all', paragrafi 3 e 5, e all', paragrafo 8, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri o per i rispondenti.
Inoltre la Commissione motiva debitamente le azioni previste nell'ambito di tali atti delegati, tenendo in considerazione, se del caso, il rapporto costi-benefici, inclusi l'onere per i rispondenti e i costi di produzione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009.
Prima di adottare tali atti delegati, la Commissione segue la sua prassi abituale e svolge consultazioni con esperti, compresi esperti degli Stati membri.
3. Il potere di adottare atti delegati di cui all', paragrafi 3 e 5, e all', paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 giugno 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
4. La delega di potere di cui all', paragrafi 3 e 5, e all', paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell', paragrafi 3 e 5, e dell', paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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