Art. 5
Requisiti in materia di dati
In vigore dal 11 mag 2016
Requisiti in materia di dati
1. Le informazioni di base raccolte dagli Stati membri per gli indici armonizzati e i relativi sottoindici sono rappresentative a livello di Stato membro.
2. Le informazioni sono ottenute dalle unità statistiche quali definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (8) o da altre fonti, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di comparabilità degli indici armonizzati di cui all' del presente regolamento.
3. Le unità statistiche che forniscono informazioni sui prodotti inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari collaborano alla rilevazione o alla fornitura di informazioni di base come richiesto. Le unità statistiche trasmettono informazioni di base accurate e complete agli organismi nazionali preposti all'elaborazione degli indici armonizzati.
4. Su richiesta degli organismi nazionali preposti alla costruzione degli indici armonizzati, le unità statistiche forniscono, se disponibili, le registrazioni delle transazioni in formato elettronico, come i dati scanner, e al livello di dettaglio necessario a produrre indici armonizzati e a valutare la conformità ai requisiti di comparabilità e la qualità degli indici armonizzati.
5. Il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici armonizzati è il 2015. Tale periodo di riferimento dell'indice è usato per le serie storiche complete di tutti gli indici armonizzati e relativi sottoindici.
6. Gli indici armonizzati e i relativi sottoindici sono ricalcolati sulla base di un nuovo periodo di riferimento comune dell'indice in caso di modifica metodologica significativa degli indici armonizzati adottata conformemente al presente regolamento oppure ogni dieci anni dall'ultimo ricalcolo, a partire dal 2015. Il ricalcolo sulla base del nuovo periodo di riferimento dell'indice ha effetto:
a)
per gli indici mensili, con l'indice di gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento dell'indice;
b)
per gli indici trimestrali, con l'indice relativo al primo trimestre dell'anno successivo al periodo di riferimento dell'indice.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate sul ricalcolo degli indici armonizzati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
7. Gli Stati membri non sono tenuti a produrre e trasmettere:
a)
i sottoindici dell'IPCA o dell'IPCA-TC che rappresentano meno di una millesima parte della spesa totale;
b)
i sottoindici gli indici dei prezzi OOH o dell'IPAB che rappresentano meno di una centesima parte rispettivamente della spesa totale relativa all'abitazione sostenuta dalle famiglie in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie e del totale degli acquisti di abitazioni.
8. Gli Stati membri non sono tenuti a produrre i seguenti sottoindici dell'ECOICOP in quanto non inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari oppure in quanto il grado di armonizzazione metodologica non è ancora sufficiente:
02.3
sostanze stupefacenti;
09.4.3
giochi, lotterie e scommesse;
12.2
prostituzione;
12.5.1
assicurazioni sulla vita;
12.6.1
SIFIM.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'elenco figurante nel presente paragrafo al fine di includere giochi, lotterie e scommesse nell'IPCA e nell'IPCA-TC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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