Art. 7
Termini, norme di scambio e revisioni
In vigore dal 11 mag 2016
Termini, norme di scambio e revisioni
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) indici armonizzati e tutti i sottoindici entro:
a)
15 giorni di calendario per gli indici da febbraio a dicembre, ed entro 20 giorni di calendario per gli indici di gennaio, dalla fine del mese per cui sono calcolati gli indici; e
b)
85 giorni di calendario dalla fine del trimestre per cui sono calcolati gli indici.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i pesi aggiornati entro:
a)
il 13 febbraio di ogni anno per gli indici mensili;
b)
il 15 giugno di ogni anno per gli indici trimestrali.
3. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro forniscono alla Commissione (Eurostat) la stima rapida degli IPCA entro il penultimo giorno di calendario del mese al quale si riferisce la stima rapida.
4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento conformemente alle norme di scambio di dati e metadati.
5. Gli indici armonizzati e i relativi sottoindici che sono già stati pubblicati possono essere riveduti.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano nel dettaglio le norme di scambio di dati e metadati di cui al paragrafo 4 e le condizioni uniformi per la revisione degli indici armonizzati e dei rispettivi sottoindici cui al paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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