Art. 9

Garanzia della qualità

In vigore dal 11 mag 2016
Garanzia della qualità 1.   Gli Stati membri garantiscono la qualità degli indici armonizzati forniti. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità standard di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. 2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat): a) relazioni annuali standard sulla qualità in merito ai criteri di qualità di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009; b) inventari aggiornati con cadenza annuale in cui sono specificati in dettaglio le fonti di dati, le definizioni e i metodi utilizzati; c) ulteriori informazioni correlate, al livello di dettaglio necessario per valutare la conformità ai requisiti di comparabilità e la qualità degli indici armonizzati, se richiesto dalla Commissione (Eurostat). 3.   Se uno Stato membro intende apportare una modifica significativa ai metodi di produzione degli indici armonizzati o di una parte di essi, ne informa la Commissione (Eurostat) almeno tre mesi prima che tale modifica entri in vigore. Lo Stato membro comunica alla Commissione (Eurostat) una quantificazione dell'impatto della modifica. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni volte ad assicurare la qualità tecnica per quanto riguarda il contenuto delle relazioni annuali standard sulla qualità, il termine per la presentazione delle relazioni alla Commissione (Eurostat) e la struttura degli inventari nonché il termine per la presentazione degli inventari alla Commissione (Eurostat). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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