Art. 12
Abrogazione
In vigore dal 11 mag 2016
Abrogazione
1. Fermo restando il paragrafo 2, gli Stati membri continuano a fornire gli indici armonizzati conformemente al regolamento (CE) n. 2494/95 fino alla trasmissione dei dati relativi al 2016.
2. Il regolamento (CE) n. 2494/95 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2017.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza figurante all'allegato II.
3. Nell'adottare per la prima volta gli atti di esecuzione di cui all', paragrafi 6, 9, e 10, all', paragrafo 4, all', paragrafo 6 e all', paragrafo 6, la Commissione, nella misura compatibile con il presente regolamento, integra le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione (9), del regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione (10), del regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio (11), del regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione (12), del regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione (13), del regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio (14), del regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione (15), del regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione (16), del regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione (17), del regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione (18), del regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione (19), del regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio (20), del regolamento (CE) n. 330/2009 della Commissione (21), del regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione (22), del regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione (23) adottati sulla base del regolamento(CE) n. 2494/95, riducendo nel contempo, nella misura opportuna, il numero complessivo di atti di esecuzione. I regolamenti adottati sulla base del regolamento (CE) n. 2494/95 rimangono applicabili per un periodo transitorio. Tale periodo transitorio termina alla data di applicazione degli atti di esecuzione adottati per la prima volta sulla base dell', paragrafi 6, 9 e 10, dell', paragrafo 4, dell', paragrafo 6, e dell', paragrafo 6, del presente regolamento, che è identica per tutti i detti atti di esecuzione.
Storico versioni
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