Art. 4
Comparabilità degli indici armonizzati
In vigore dal 11 mag 2016
Comparabilità degli indici armonizzati
1. Perché gli indici armonizzati siano considerati comparabili, le differenze tra Stati membri a tutti i livelli di dettaglio devono rispecchiare soltanto le differenze nelle variazioni dei prezzi o nelle abitudini di spesa.
2. I sottoindici degli indici armonizzati che si discostano dai metodi o dai concetti del presente regolamento sono considerati comparabili se hanno come risultato un indice che è stimato divergere sistematicamente:
a)
di 0,1 punti percentuali o meno, in media, su un anno rispetto all'anno precedente da un indice costruito conformemente all'approccio metodologico del presente regolamento, nel caso dell'IPCA e dell'IPCA-TC;
b)
di 1 punto percentuale o meno, in media, su un anno rispetto all'anno precedente da un indice costruito conformemente all'approccio metodologico del presente regolamento, nel caso dell'indice dei prezzi OOH e dell'IPAB.
Qualora i calcoli di cui al primo comma non siano possibili, gli Stati membri illustrano in dettaglio le conseguenze dell'utilizzo di una metodologia che si discosta dai metodi o dai concetti del presente regolamento.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla modifica dell'allegato I al fine di garantire la comparabilità degli indici armonizzati a livello internazionale e conformemente alle modifiche della COICOP delle Nazioni Unite.
4. Al fine di garantire condizioni uniformi nella produzione di indici armonizzati comparabili e al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, la Commissione adotta atti di esecuzione che specifichino ulteriormente il miglioramento dei metodi sulla base di studi pilota volontari di cui all' e la metodologia. Tali atti di esecuzione riguardano:
i)
campionamento e rappresentatività;
ii)
raccolta e trattamento dei prezzi;
iii)
sostituzioni e adeguamenti della qualità;
iv)
elaborazione degli indici;
v)
revisioni;
vi)
indici speciali;
vii)
trattamento di prodotti in specifici settori.
La Commissione garantisce che tali atti di esecuzione non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri o per i rispondenti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
5. Per la produzione degli indici armonizzati, al fine di tener conto degli sviluppi tecnici nei metodi statistici e sulla base della valutazione degli studi pilota di cui all', paragrafo 4, alla Commissione è conferito il potere di modificare il paragrafo 4, primo comma, del presente articolo, mediante atti delegati adottati conformemente all', aggiungendo voci all'elenco ivi figurante purché tali voci aggiunte non si sovrappongano a quelle esistenti e non modifichino la portata o la natura degli indici armonizzati di cui al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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