Art. 6

Frequenza

In vigore dal 11 mag 2016
Frequenza 1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) gli IPCA e gli IPCA-TC e i relativi sottoindici, compresi i sottoindici prodotti a intervalli di tempo più lunghi, con cadenza mensile. 2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) gli indici dei prezzi OOH e gli IPAB con cadenza trimestrale. Su base volontaria, tali indici possono essere forniti con cadenza mensile. 3.   Gli Stati membri non sono tenuti a produrre sottoindici con cadenza mensile o trimestrale se le rilevazioni di dati effettuate con una frequenza minore soddisfano i requisiti di comparabilità di cui all'. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle categorie ECOICOP, degli indici dei prezzi OOH e degli IPAB per le quali intendono procedere a rilevazioni di dati a intervalli di tempo di frequenza inferiore rispettivamente a quella mensile, nel caso di categorie ECOICOP, e a quella trimestrale nel caso degli indici dei prezzi OOH e delle categorie IPAB. 4.   Ogni anno gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i pesi aggiornati dei sottoindici per gli indici armonizzati.
Storico versioni

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