Art. 13
Articolo 24, paragrafi 4 e 5, del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61: deflussi da depositi al dettaglio stabili
In vigore dal 14 mar 2016
, paragrafi 4 e 5, del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61: deflussi da depositi al dettaglio stabili
Gli enti creditizi moltiplicano per il 3 % l'importo dei depositi al dettaglio stabili coperti da un sistema di garanzia dei depositi di cui all', paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) 2015/61, a condizione che la Commissione abbia espresso la sua previa approvazione, conformemente all', paragrafo 5, di tale regolamento delegato, attestando che sono state soddisfatte tutte le condizioni di cui all', paragrafo 4.
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