Art. 12
Articolo 12, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61: attività di livello 2B
In vigore dal 14 mar 2016
, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61: attività di livello 2B
1. Gli enti creditizi i quali, conformemente al proprio atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi, possono includere i titoli di debito societario come attività liquide di livello 2B nel rispetto di tutte le condizioni di cui all', paragrafo 1, lettera b), compresi i punti (ii) e (iii), del Regolamento delegato (UE) 2015/61.
2. Per gli enti creditizi di cui al paragrafo 1, la BCE può rivedere periodicamente il requisito di cui al suddetto paragrafo e consentire una deroga all', paragrafo 1, lettera b), punti (ii) e (iii), del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61, se sono state soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 3), di tale regolamento delegato.
Storico versioni
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