Art. 14

Articolo 467, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: perdite non realizzate misurate al valore equo

In vigore dal 14 mar 2016
Articolo 467, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: perdite non realizzate misurate al valore equo 1.   Nel periodo a decorrere dal1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017, gli enti creditizi includono nel calcolo dei propri elementi relativi al capitale primario di classe 1 solo la percentuale applicabile di perdite non realizzate ai sensi dell'articolo 467, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013, ivi comprese le perdite relative alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita». 2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la percentuale applicabile è: a) 60 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e b) 80 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. 3.   Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali applicabili superiori a quelle di cui al paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:445:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo