Art. 16
Articolo 471, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
In vigore dal 14 mar 2016
Articolo 471, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
1. Nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, è consentito agli enti creditizi di non dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione assicurativa, in conformità al trattamento stabilito da disposizioni nazionali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 471, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Dal 1o gennaio 2019, gli enti creditizi sono tenuti a dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione assicurativa.
3. Il presente articolo si applica fatte salve le decisioni adottate dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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