Art. 17
Articolo 473, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: introduzione di modifiche all'International Accounting Standard 19
In vigore dal 14 mar 2016
Articolo 473, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: introduzione di modifiche all'International Accounting Standard 19
1. Nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018, gli enti creditizi possono aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo di cui all'articolo 473, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 moltiplicato per il fattore applicabile, che corrisponde a:
a)
0,6 nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
b)
0,4 nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
c)
0,2 nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
2. Il presente articolo fa salve precedenti decisioni delle autorità nazionali competenti o la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tali decisioni o tale normativa non consentano agli enti di aggiungere l'importo di cui al paragrafo 1 al capitale primario di classe 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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