Art. 19
Articolo 478, paragrafo 3, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 575/2013: percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 di investimenti significativi in soggetti del settore finanziario e di attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura
In vigore dal 14 mar 2016
Articolo 478, paragrafo 3, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 575/2013: percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 di investimenti significativi in soggetti del settore finanziario e di attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura
1. Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile ai fini dell'articolo 469, paragrafo 1, lettere a) e c), dello stesso regolamento è:
a)
60 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
b)
80 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
c)
100 % dal 1o gennaio 2018.
2. Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile è:
a)
60 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 dal 31 dicembre 2016;
b)
80 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
c)
100 % dal 1o gennaio 2018.
3. In deroga al paragrafo 2, laddove, ai sensi dell'articolo 478, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la normativa nazionale preveda una fase di eliminazione graduale di 10 anni, la percentuale applicabile è:
a)
40 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
b)
60 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
c)
80 % nel periodo dal 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;
d)
100 % dal 1o gennaio 2019.
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano agli enti creditizi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soggetti a piani di ristrutturazione approvati dalla Commissione.
5. Se un ente creditizio che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 4 è acquisito da un altro ente creditizio o si fonde con esso mentre il piano di ristrutturazione è ancora in corso, senza che sia modificato il trattamento prudenziale delle attività fiscali differite, la deroga di cui al paragrafo 4 si applica all'ente creditizio acquirente, al nuovo ente creditizio risultante dalla fusione o all'ente creditizio che incorpora l'ente creditizio originario, in misura identica a quella in cui si applicava all'ente creditizio acquisito, fuso o incorporato.
6. La BCE può rivedere l'applicazione dei paragrafi 4 e 5 nel 2020, sulla base del monitoraggio della situazione di quegli enti creditizi.
7. In caso di un aumento imprevisto dell'impatto delle deduzioni di cui ai paragrafi 2 e 3, che la BCE ritenga significativo, è consentito agli enti creditizi di non applicare il paragrafo 2 o 3.
8. Laddove i paragrafi 2 e 3 non si applichino, gli enti creditizi possono applicare le disposizioni della normativa nazionale.
9. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali superiori a quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Storico versioni
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