Art. 21
Articolo 480, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: riconoscimento nei fondi propri consolidati delle partecipazioni di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati
In vigore dal 14 mar 2016
Articolo 480, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: riconoscimento nei fondi propri consolidati delle partecipazioni di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati
1. Nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 480, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013, il valore del fattore applicabile ai sensi dell'articolo 480, paragrafo 1, del suddetto regolamento è:
a)
0,6 nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e
b)
0,8 nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
2. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca fattori superiori a quelli di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:445:oj#art-21