Art. 23
Articolo 486, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013: limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2
In vigore dal 14 mar 2016
Articolo 486, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013: limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2
1. Ai fini dell'articolo 486 del Regolamento (UE) n. 575/2013, le percentuali applicabili sono:
a)
60 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016;
b)
50 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
c)
40 % nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
d)
30 % nel periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
e)
20 % nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
f)
10 % nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
2. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali inferiori a quelle di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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