Art. 22

Articolo 481, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013: filtri e deduzioni aggiuntivi

In vigore dal 14 mar 2016
Articolo 481, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013: filtri e deduzioni aggiuntivi 1.   Nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, ai fini dell'applicazione di filtri o deduzioni prescritte dalle misure nazionali di recepimento e di cui all'articolo 481, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e purché le condizioni previste siano soddisfatte, le percentuali applicabili sono: a) 40 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016; e b) 20 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. 2.   Nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, gli enti creditizi applicano il trattamento previsto dalla normativa nazionale all'ammontare residuo dopo l'applicazione del filtro o della deduzione in conformità al paragrafo 1. 3.   Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca requisiti più rigorosi di quelli di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:445:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo