Art. 24
Articolo 495, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo basato sui rating interni (metodo IRB)
In vigore dal 14 mar 2016
Articolo 495, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo basato sui rating interni (metodo IRB)
Le categorie di esposizioni in strumenti di capitale che beneficiano dell'esenzione dal metodo IRB ai sensi dell'articolo 495, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 comprendono, fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente le categorie di esposizioni in strumenti di capitale che già beneficiavano, al 31 dicembre 2013, di un'esenzione dal trattamento secondo il metodo IRB conformemente all' del Regolamento delegato (UE) n. 561/1566 della Commissione (10).
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