Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 mar 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del Regolamento (UE) n. 575/2013, all' del Regolamento (UE) n. 1024/2013, all' del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) e all' del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:445:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo