Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 14 mar 2016
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento specifica alcune delle opzioni e discrezionalità conferite alle autorità competenti ai sensi del diritto dell'Unione in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi esercitate dalla BCE. Si applica esclusivamente con riferimento agli enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell', paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, e della Parte IV e dell'articolo 147, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).
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