Art. 3

Articolo 89, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

In vigore dal 14 mar 2016
Articolo 89, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario Fatto salvo l'articolo 90 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali conformemente alla parte tre del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % al maggiore dei seguenti importi: a) l'importo delle partecipazioni qualificate in imprese di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 che supera il 15 % del capitale ammissibile dell'ente creditizio; e b) l'importo totale delle partecipazioni qualificate in imprese di cui all'articolo 89, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente creditizio.
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