Art. 5
Articolo 282, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013: insiemi di attività coperte
In vigore dal 14 mar 2016
Articolo 282, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013: insiemi di attività coperte
Per le operazioni di cui all'articolo 282, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi impiegano il metodo del valore di mercato di cui all'articolo 274 del Regolamento (UE) n. 575/2013.
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