Art. 6

Articolo 327, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013: compensazione

In vigore dal 14 mar 2016
Articolo 327, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013: compensazione 1.   Gli enti creditizi possono utilizzare la compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante, di cui all'articolo 327, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che ricorra una delle seguenti condizioni: a) anteriormente al 4 novembre 2014, l'autorità nazionale competente avesse adottato un metodo che prendeva in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile; ovvero b) anteriormente al 4 novembre 2014, l'autorità nazionale competente avesse previsto un requisito di fondi propri atto ad assorbire eventuali perdite potenziali che potessero manifestarsi in sede di conversione. 2.   I metodi adottati dalle autorità nazionali competenti, indicati al paragrafo 1, continuano a essere utilizzati fino all'adozione da parte della BCE del proprio metodo ai sensi dell'articolo 327, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013.
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