Art. 7
Articolo 380 del Regolamento (UE) n. 575/2013: sospensione
In vigore dal 14 mar 2016
Articolo 380 del Regolamento (UE) n. 575/2013: sospensione
In caso di gravi perturbazioni di funzionamento ai sensi dell'articolo 380 del Regolamento (UE) n. 575/2013, confermate dalla BCE con una dichiarazione pubblica, si applicano le seguenti disposizioni, fino al momento in cui la BCE emetta una dichiarazione pubblica secondo cui il corretto funzionamento è ripristinato:
a)
gli enti creditizi non sono tenuti al rispetto dei requisiti in materia di fondi propri di cui agli articoli 378 e 379 del Regolamento (UE) n. 575/2013; e
b)
il mancato regolamento di un'operazione di negoziazione da parte della controparte non è considerato come un default ai fini del rischio di credito.
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