Art. 9
Articolo 400, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: esenzioni
In vigore dal 14 mar 2016
Articolo 400, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: esenzioni
1. Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento per l'80 % del valore nominale delle obbligazioni garantite se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, del suddetto regolamento.
2. Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento per l'80 % del valore dell'esposizione se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento.
3. Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013 assunte da un ente creditizio nei confronti delle imprese ivi contemplate sono interamente esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento, come ulteriormente specificate nell'allegato I al presente regolamento, e sempre che tali imprese siano soggette alla stessa vigilanza su base consolidata in conformità al Regolamento (UE) n. 575/2013, alla Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo, come ulteriormente specificato nell'allegato I al presente regolamento.
4. Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 575/2013 sono interamente esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento, come ulteriormente specificato nell'allegato II al presente regolamento.
5. Le esposizioni elencate all'articolo 400, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, interamente per le lettere da e) a k) ovvero fino all'importo massimo consentito per la lettera i), se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento.
6. Gli enti creditizi valutano se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013. nonché nel pertinente allegato al presente regolamento applicabile alla specifica esposizione. La BCE può sottoporre a verifica tale valutazione in qualsiasi momento e richiedere a questo scopo agli enti creditizi di trasmettere la documentazione di cui al pertinente allegato.
7. Il presente articolo si applica soltanto nel caso in cui lo Stato membro interessato non abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 493, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013, di concedere un'esenzione totale o parziale per la specifica esposizione.
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