Art. 10
Articolo 415, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: obbligo di segnalazione
In vigore dal 14 mar 2016
Articolo 415, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: obbligo di segnalazione
Fatti salvi altri obblighi di segnalazione, gli enti creditizi segnalano alla BCE, ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013, le informazioni richieste dalla normativa nazionale al fine di controllare l'osservanza delle norme nazionali in materia di liquidità, laddove tali informazioni non siano già state fornite alle autorità nazionali competenti.
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