Art. 11

Articolo 420, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61: deflussi di liquidità

In vigore dal 14 mar 2016
Articolo 420, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e , paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61: deflussi di liquidità Nel valutare i deflussi di liquidità derivanti da elementi fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 420, paragrafo 2, e all'allegato I al Regolamento (UE) n. 575/2013, e fintanto che non siano stati stabiliti dalla BCE specifici tassi di deflusso ai sensi dell', paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi ipotizzano un tasso di deflusso del 5 %, come indicato all'articolo 420, paragrafo 2, di tale regolamento e all', paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61. I deflussi corrispondenti sono segnalati in conformità con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (8).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:445:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo