Art. 20

Articolo 479, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013: riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come partecipazioni di minoranza

In vigore dal 14 mar 2016
Articolo 479, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013: riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come partecipazioni di minoranza 1.   Nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, la percentuale applicabile degli elementi di cui all'articolo 479, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 che sarebbero stati ammessi come riserve consolidate conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 65 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) è ammessa come capitale primario di classe 1 consolidato in misura corrispondente alle percentuali di seguito stabilite. 2.   Ai fini del paragrafo 1, la percentuale applicabile è: a) 40 % nel periodo dal1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e b) 20 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; 3.   Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali inferiori a quelle di cui al paragrafo 2.
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Articolo 479, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013: riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come partecipazioni di minoranza (Art. 20 Regolamento (UE) 2016/445) — Testo vigente | Portale Normativo