Art. 18

Articolo 478, paragrafo 3, lettere a), c) e d), del Regolamento (UE) n. 575/2013: percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1,di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2

In vigore dal 14 mar 2016
Articolo 478, paragrafo 3, lettere a), c) e d), del Regolamento (UE) n. 575/2013: percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1,di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 1.   Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile è: a) 60 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; b) 80 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; c) 100 % dal 1o gennaio 2018. 2.   Il presente articolo non si applica alle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura. 3.   Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali superiori a quelle di cui al paragrafo 1.
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Articolo 478, paragrafo 3, lettere a), c) e d), del Regolamento (UE) n. 575/2013: percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1,di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 (Art. 18 Regolamento (UE) 2016/445) — Testo vigente | Portale Normativo