Art. 15

Articolo 468, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: profitti non realizzati misurati al valore equo

In vigore dal 14 mar 2016
Articolo 468, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: profitti non realizzati misurati al valore equo 1.   Nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017, gli enti creditizi escludono dal calcolo dei propri elementi relativi al capitale primario di classe 1 la percentuale applicabile di profitti non realizzati ai sensi dell'articolo 468, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013, ivi compresi i profitti relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita». 2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la percentuale applicabile è: a) 40 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e b) 20 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. 3.   Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali applicabili superiori a quelle di cui al paragrafo 2.
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