Art. 254

Delega di potere per quanto riguarda i documenti di identificazione

In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere per quanto riguarda i documenti di identificazione Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo: a) alle voci necessarie all'inserimento delle informazioni da includere nei documenti di identificazione di cui all', lettera c), all', paragrafo 2, lettera c), all', paragrafo 1, lettera c), e all', paragrafo 2, lettera c); b) alla distribuzione di documenti di identificazione in bianco di cui all', lettera c); c) alle condizioni per autorizzare deroghe relativamente alformato dei documenti di identificazione di cui all', lettera c), e all', paragrafo 1, lettera c); d) al rilascio, alla compilazione e, ove applicabile, alla convalida dei documenti di identificazione di cui all', lettera c), all', paragrafo 2, lettera c), all', paragrafo 1, lettera c), e all', paragrafo 2, lettera c).
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Art. 254 Regolamento (UE) 2016/429 — Delega di potere per quanto riguarda i documenti di identificazione | Portale Normativo