Art. 254
Delega di potere per quanto riguarda i documenti di identificazione
In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere per quanto riguarda i documenti di identificazione
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo:
a)
alle voci necessarie all'inserimento delle informazioni da includere nei documenti di identificazione di cui all', lettera c), all', paragrafo 2, lettera c), all', paragrafo 1, lettera c), e all', paragrafo 2, lettera c);
b)
alla distribuzione di documenti di identificazione in bianco di cui all', lettera c);
c)
alle condizioni per autorizzare deroghe relativamente alformato dei documenti di identificazione di cui all', lettera c), e all', paragrafo 1, lettera c);
d)
al rilascio, alla compilazione e, ove applicabile, alla convalida dei documenti di identificazione di cui all', lettera c), all', paragrafo 2, lettera c), all', paragrafo 1, lettera c), e all', paragrafo 2, lettera c).
Storico versioni
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