Art. 253
Atti di esecuzione relativamente alle misure di prevenzione e riduzione dei rischi
In vigore dal 9 mar 2016
Atti di esecuzione relativamente alle misure di prevenzione e riduzione dei rischi
1. La Commissione, mediante atti di esecuzione relativamente agli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A:
a)
stabilisce norme relative al formato, all'aspetto e alle lingue dei documenti richiesti di cui all', paragrafo 4, lettere c) e d);
b)
adotta un elenco di Stati membri che rispettano le condizioni di cui all', paragrafo 4, lettera d), ed elimina gli Stati membri dall'elenco qualora si verifichino cambiamenti in ordine a tali condizioni;
c)
adotta un elenco di Stati membri che rispettano le norme per la classificazione degli Stati membri, o di loro parti, di cui all', paragrafo 4, lettera a), ed elimina gli Stati membri dall'elenco qualora si verifichino cambiamenti in ordine a tali norme;
d)
adotta un elenco dei paesi terzi e territori che rispettano le condizioni di cui all', paragrafo 4, lettera d), ed elimina i paesi terzi o territori dall'elenco qualora si verifichino cambiamenti in ordine a tali condizioni.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione relativamente agli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte B, adotta un elenco di paesi terzi e territori che rispettano le condizioni di cui all', paragrafo 4, lettera d), ed elimina i paesi terzi o territori dall'elenco qualora avvengano cambiamenti in ordine a tali condizioni.
3. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
4. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a rischi gravi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili che aggiornino gli elenchi di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), del presente articolo secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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