Art. 249

Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A

In vigore dal 9 mar 2016
Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A 1.   Gli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, non possono essere mossi verso uno Stato membro da un paese terzo o da un territorio a meno che non soddisfino le condizioni seguenti: a) sono identificati individualmente con un mezzo fisico di identificazione conformemente alle norme adottate ai sensi dell', lettera a); b) soddisfano le pertinenti misure di prevenzione e riduzione del rischio adottate ai sensi dell', lettera b); in relazione alle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d); c) sono accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato e rilasciato conformemente alle norme adottate ai sensi dell', lettera d). 2.   Gli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, possono essere mossi verso uno Stato membro da un paese terzo o da un territorio diverso da quelli elencati a norma dell', paragrafo 1, lettera d), solo attraverso un punto di entrata elencato a tal fine. Ciascuno Stato membro stila un elenco di tali punti di entrata nel proprio territorio e lo rende accessibile al pubblico. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle condizioni per autorizzare deroghe al paragrafo 2 del presente articolo.
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Art. 249 Regolamento (UE) 2016/429 — Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A | Portale Normativo