Art. 247

Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A

In vigore dal 9 mar 2016
Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A Gli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, non possono essere mossi da uno Stato membro all'altro a meno che: a) siano identificati individualmente con un mezzo fisico di identificazione conformemente alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a); b) soddisfino le pertinenti misure di prevenzione e riduzione del rischio adottate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b) in relazione alle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d); c) siano accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato e rilasciato conformemente alle norme adottate ai sensi dell', lettera d).
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Art. 247 Regolamento (UE) 2016/429 — Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A | Portale Normativo