Art. 247
Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A
In vigore dal 9 mar 2016
Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A
Gli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, non possono essere mossi da uno Stato membro all'altro a meno che:
a)
siano identificati individualmente con un mezzo fisico di identificazione conformemente alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a);
b)
soddisfino le pertinenti misure di prevenzione e riduzione del rischio adottate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b) in relazione alle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d);
c)
siano accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato e rilasciato conformemente alle norme adottate ai sensi dell', lettera d).
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