Art. 40

Non conformità formale

In vigore dal 9 mar 2016
Non conformità formale 1.   Fatto salvo l', se uno Stato membro giunge a una delle conclusioni elencante in appresso, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione: a) il marchio CE è stato apposto in violazione dell' del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell' del presente regolamento; b) il marchio CE non è stato apposto; c) le diciture di cui all'allegato IV non sono state apposte, ovvero sono state apposte in violazione dell'; d) il numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione è stato apposto in violazione dell', ovvero non è stato apposto; e) la dichiarazione UE di conformità non è stata redatta o non è stata redatta correttamente; f) l'accessorio non è accompagnato da una copia della dichiarazione UE di conformità; g) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta; h) le informazioni di cui all', paragrafo 6, o all', paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete; i) non è stata rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all' o all'. 2.   Se la mancata conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure del caso per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'apparecchio o accessorio, ovvero garantisce che esso sia richiamato o ritirato dal mercato.
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