Art. 40
Non conformità formale
In vigore dal 9 mar 2016
Non conformità formale
1. Fatto salvo l', se uno Stato membro giunge a una delle conclusioni elencante in appresso, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a)
il marchio CE è stato apposto in violazione dell' del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell' del presente regolamento;
b)
il marchio CE non è stato apposto;
c)
le diciture di cui all'allegato IV non sono state apposte, ovvero sono state apposte in violazione dell';
d)
il numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione è stato apposto in violazione dell', ovvero non è stato apposto;
e)
la dichiarazione UE di conformità non è stata redatta o non è stata redatta correttamente;
f)
l'accessorio non è accompagnato da una copia della dichiarazione UE di conformità;
g)
la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
h)
le informazioni di cui all', paragrafo 6, o all', paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;
i)
non è stata rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all' o all'.
2. Se la mancata conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure del caso per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'apparecchio o accessorio, ovvero garantisce che esso sia richiamato o ritirato dal mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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