Art. 39

Apparecchi o accessori conformi che presentano rischi

In vigore dal 9 mar 2016
Apparecchi o accessori conformi che presentano rischi 1.   Lo Stato membro che constati, alla luce della valutazione effettuata a norma dell', paragrafo 1, che un apparecchio o un accessorio, pur conforme al presente regolamento, presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per gli animali domestici o i beni materiali, chiede all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure del caso affinché tale apparecchio o accessorio, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio ovvero affinché l'apparecchio o accessorio sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. 2.   L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive in relazione a tutti gli apparecchi o accessori interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione. 3.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, segnatamente i dati necessari all'identificazione dell'apparecchio o dell'accessorio interessato, la sua origine e catena di fornitura, la natura del rischio connesso, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 4.   La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, se la misura nazionale sia giustificata o meno e propone, all'occorrenza, misure adeguate. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati, connessi alla protezione della salute e della sicurezza delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all', paragrafo 4. 5.   La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente a essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.
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