Art. 7

Obblighi dei costruttori

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi dei costruttori 1.   All'atto dell'immissione dei loro apparecchi e accessori sul mercato o del loro utilizzo a fini propri, i fabbricanti garantiscono che essi sono stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. 2.   I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato III («documentazione tecnica») ed effettuano o fanno effettuare la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'. Se, con la procedura di cui al primo comma, è stata dimostrata la conformità di un apparecchio o di un accessorio ai requisiti applicabili, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono il marchio CE. 3.   I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per dieci anni dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchio o dell'accessorio. 4.   I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al presente regolamento. Si dovranno tenere nel debito conto le modifiche apportate al progetto o alle caratteristiche degli apparecchi e degli accessori nonché quelle apportate alle norme armonizzate o ad altre specifiche tecniche in base alle quali viene dichiarata la conformità degli apparecchi o degli accessori. Se necessario, dati i rischi posti da un apparecchio, i fabbricanti effettuano, a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e di altri utenti, una prova a campione sull'apparecchio reso disponibile sul mercato, esaminano i reclami per apparecchi e accessori non conformi, che saranno eventualmente registrati insieme ai richiami a essi relativi, e tengono informati i distributori di tale monitoraggio. 5.   I fabbricanti devono apporre sui loro apparecchi e accessori un numero di tipo, di lotto, di serie o un altro elemento che ne consenta l'identificazione nonché le diciture di cui all'allegato IV. Se per le dimensioni o la natura dell'apparecchio o dell'accessorio ciò non fosse possibile, i fabbricanti appongono le informazioni richieste sull'imballaggio o in un documento che accompagna l'apparecchio o l'accessorio. 6.   I fabbricanti devono indicare sull'apparecchio il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati o, se ciò non fosse possibile, sull'imballaggio o in un documento che accompagna l'apparecchio. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. I recapiti devono essere in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori, di altri utenti finali e delle autorità di vigilanza. Gli importatori devono indicare sull'accessorio il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati o, se ciò non fosse possibile, sull'imballaggio o su un documento che accompagna l'accessorio. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dai fabbricanti di apparecchi e dalle autorità di vigilanza del mercato. 7.   I fabbricanti garantiscono che l'apparecchio sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, ai sensi dell'allegato I, punto 1.5, in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori e di altri utenti finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. I fabbricanti garantiscono che l'accessorio sia accompagnato da una copia della dichiarazione UE di conformità contenente, tra l'altro, le modalità di incorporazione o di assemblaggio, di regolazione, di funzionamento e di manutenzione ai sensi dell'allegato I, punto 1.7, in una lingua facilmente comprensibile da parte dei fabbricanti di apparecchi, come stabilito dallo Stato membro interessato. Tuttavia, se un grande quantitativo di accessori è consegnato a un singolo utente, il lotto o la consegna in questione possono essere corredati di un'unica copia della dichiarazione UE di conformità. 8.   I fabbricanti che ritengano, o abbiano motivo di ritenere, non conforme al presente regolamento un apparecchio o un accessorio da essi immesso sul mercato prendono immediatamente provvedimenti correttivi atti a rendere conforme l'apparecchio o l'accessorio, a ritirarlo o, se opportuno, a richiamarlo. Inoltre, se l'apparecchio o l'accessorio presentano dei rischi, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri sul cui mercato hanno reso disponibile l'apparecchio o l'accessorio, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e i provvedimenti correttivi presi. 9.   I fabbricanti, su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità al regolamento dell'apparecchio o dell'accessorio, in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite su supporto cartaceo o elettronico. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati da apparecchi o accessori da essi immessi sul mercato.
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