Art. 8
Mandatari
In vigore dal 9 mar 2016
Mandatari
1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.
Gli obblighi di cui all', paragrafo 1, e l'obbligo di stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario.
2. Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato deve consentire al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti:
a)
mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'apparecchio o l'accessorio è stato immesso sul mercato;
b)
su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell'apparecchio o dell'accessorio;
c)
cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi posti dagli apparecchi o dagli accessori che rientrano nel mandato del mandatario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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